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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per i Reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da Personale Apicale o da Personale sottoposto ad altrui direzione. In tali casi, la responsabilità  della Società è esclusa qualora si riesca a dar prova dell’adozione e dell’efficace attuazione, prima della commissione del Reato, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli consistono in regole e misure operative o tecnologiche (ovvero in protocolli) che devono essere rispettate dal personale, in quanto finalizzate ad impedire la realizzazione dei Reati. La violazione o l’aggiramento del Modello e/o dei protocolli espongono, o possono esporre, le persone fisiche a responsabilità  di natura penale e la Società  a gravi responsabilità  di natura amministrativa che possono comprometterne la sussistenza. Elemento necessario, ovvero richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, per garantire l’efficacia e l’effettività  dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D.Lgs. 231/2001, è la previsione di uno specifico Sistema sanzionatorio e disciplinare, che scatti allorché il Personale e i Destinatari violino un protocollo preventivo previsto dal Modello. Il presente documento si propone di disciplinare il processo di inoltro, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima.

Tali Segnalazioni riguardano, in particolare, i seguenti ambiti inerenti al sistema di controllo:

a) richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico (es: violazione di divieti e disposizioni aziendali, controlli sull’operato dei fornitori);
b) comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento con riferimento alle attività e prestazioni di interesse di Cantina Sociale Ormelle;
c) comunicazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello adottato da Cantina Sociale Ormelle sia pure non costituenti reato, di prescrizioni del Codice, di procedure interne;
d) denunce, provenienti da Terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;

Modulo per le segnalazioni

    Ambito di applicazione
    La presente procedura si applica ai destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia: soci, componenti del Organo amministrativo, componenti dell’OdV, dipendenti e tutti i collaboratori di Cantina Sociale Ormelle, nonché a:

    • coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Cantina Sociale Ormelle e siano sotto il controllo e la direzione della Società;
    • coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Cantina Sociale Ormelle o con Cantina Sociale Ormelle (ad es. consulenti, fornitori, clienti).

     

    Oggetto della segnalazione
    Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di organizzazione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società.

     

    Modalità di segnalazione
    La gestione delle Segnalazioni è attribuita all’Organismo di Vigilanza quale unico destinatario delle stesse. La segnalazione deve essere trasmessa con immediatezza e secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto ed astenendosi dall’intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Le Segnalazioni, ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, debbono essere “segnalazioni circostanziate… e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”; a tal fine, la Segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

    • generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda;
    • chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
    • circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
    • generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
    • indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
    • indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
    • ogni altra informazione utile alla verifica dei fatti segnalati.

    Le segnalazioni possono essere effettuate, eventualmente utilizzando l’apposito modello 231.M.01:

    a) attraverso il link cantinaormelle.it/whistleblowing o agli indirizzi mail odv@cantinaormelle.it e ettcont@tin.it

    oppure

    b) a mezzo posta all’indirizzo:
    Organismo di Vigilanza
    c/o Cantina Sociale Ormelle s.c.a.
    Via Roma, 2
    31024 Ormelle (TV)

    Il sito della società non rileva in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sul segnalante e sulla analisi preliminare.

    Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte dell’O.d.V. al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni sufficienti a consentire una prima valutazione della fondatezza della segnalazione stessa. Nello svolgimento della suddetta analisi, qualora lo ritenga necessario, l’O.d.V. potrebbe avvalersi (per specifici aspetti trattati nelle Segnalazioni e sempre con garanzia di riservatezza in merito all’identità del segnalante) del supporto di talune Funzioni, per quanto di loro competenza. In caso di trasmissione della Segnalazione ad altra funzione/ad altra struttura/ad altro organo/ad un terzo per lo svolgimento delle attività istruttorie, avrà luogo l’inoltro del solo contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all’identità del segnalante (si veda, tuttavia, quanto ulteriormente previsto ai punti 7 ed 8). Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l’assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l’infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest’ultima è archiviata dall’O.d.V., con le relative motivazioni, le quali saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e, qualora il Segnalante avesse indicato le proprie generalità e/o un proprio recapito, del Segnalante.

     

    Approfondimenti specifici
    Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito dell’analisi preliminare, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della
    Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, l’O.d.V. provvederà:

    a) ad avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti, svolgendo attività di audit nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione;
    b) a concludere l’istruttoria in qualunque momento se, nel corso della medesima, sia accertata l’infondatezza della Segnalazione;
    c) ad avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni a Cantina Sociale Ormelle;
    f) a concordare con il Consiglio di Amministrazione eventuali iniziative (ad es. azioni giudiziarie) da intraprendere a tutela degli interessi di Cantina Sociale Ormelle;
    g) a richiedere l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l’intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
    h) a sottoporre alla valutazione del CdA gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso gli stessi dipendenti segnalati e/o al fine di consentire all’Azienda di presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente.